Reverse charge da forfettario: acquisti dall’estero e IVA
Ultimo aggiornamento: novembre 2026
Un forfettario non applica l’IVA e non la versa. È vero per quello che vendi, ma smette di esserlo quando compri qualcosa dall’estero: con il reverse charge forfettario quell’IVA la devi allo Stato italiano tu, che si tratti di un software, di una sponsorizzata o di una consulenza.
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Indice
- Reverse charge forfettario: perché ti riguarda
- Cosa devi fare, in pratica
- La novità che alleggerisce parecchio: versamento trimestrale
- La soglia dei 10.000 euro sugli acquisti di beni
- VIES: quando serve iscriversi
- È l’adempimento in cui si sbaglia di più
- Domande frequenti
Reverse charge forfettario: perché ti riguarda
Il reverse charge — inversione contabile — sposta l’obbligo di versare l’IVA dal venditore al compratore. Quando acquisti un servizio da un fornitore estero, quel fornitore ti fattura senza IVA, e l’imposta la devi assolvere tu in Italia.
Il paradosso del forfettario è che quell’IVA non la puoi detrarre. Per un’impresa in regime ordinario il reverse charge è un giro contabile a saldo zero: registra l’IVA a debito e a credito e non paga nulla. Per te è un costo vero, che esce dal conto.
Riguarda molte più persone di quanto sembri. Basta pagare un abbonamento a un software estero, sponsorizzare un post, comprare un servizio di hosting o una consulenza da un fornitore fuori dall’Italia.
Cosa devi fare, in pratica
Per ogni acquisto di servizi da fornitore estero, UE o extra UE:
- Integri o autofatturi l’operazione con l’IVA italiana, emettendo il documento elettronico del tipo giusto: TD17 per i servizi, TD18 per gli acquisti di beni da fornitori UE, TD19 per i beni già presenti in Italia acquistati da un soggetto estero.
- Versi l’IVA che hai indicato. Non la detrai: la versi e basta.
Il documento va inviato allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ricevi la fattura del fornitore, o in cui hai effettuato l’operazione se la fattura non c’è. Questo invio vale anche come comunicazione delle operazioni con l’estero, il cosiddetto esterometro, quindi non c’è una pratica in più da fare. Esempi in euro e scadenze sono nella guida sull’autofattura forfettario.
La novità che alleggerisce parecchio: versamento trimestrale
Fino a metà 2025 quell’IVA andava versata mensilmente, entro il 16 del mese successivo all’operazione: un adempimento pesante e sproporzionato per chi compra un paio di abbonamenti software all’anno.
Dal 13 giugno 2025 il versamento è passato a cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre. L’IVA del primo trimestre, per esempio, si versa entro il 16 maggio. Se la data cade di sabato o in un giorno festivo si paga il primo giorno lavorativo successivo.
La modifica arriva dal decreto correttivo della riforma fiscale, che ha inserito una nuova lettera nel comma 58 della legge sul regime forfettario. Restano quattro appuntamenti l’anno invece di dodici: è una semplificazione concreta. Se hai letto guide che parlano ancora di versamento mensile, sono anteriori a questa modifica.
La soglia dei 10.000 euro sugli acquisti di beni
C’è un’esclusione che risolve la vita a molti. Per gli acquisti di beni da fornitori UE, se nell’anno precedente i tuoi acquisti di beni da fornitori UE non hanno superato 10.000 euro, e finché non li superi nell’anno in corso, l’operazione è trattata come un acquisto fatto da un privato: niente reverse charge, niente autofattura. Paghi la fattura con l’IVA del fornitore e finisce lì.
Questa soglia ti copre solo se non dai la tua Partita IVA al fornitore. Per l’articolo 4 del regolamento UE 282/2011, chi comunica il numero IVA per comprare beni si considera aver scelto di assolvere l’IVA in Italia. Il fornitore ti fattura senza IVA e tocca a te integrarla con il TD18 sull’intero importo, anche sotto soglia, con un vincolo che dura fino alla fine del secondo anno successivo. Succede spesso a chi è iscritto al VIES per i servizi e inserisce la Partita IVA su Amazon o nel carrello di un fornitore estero. L’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa sul caso del forfettario, quindi questa è l’impostazione prudente.
La regola pratica è una. Se la fattura riporta già l’IVA del fornitore non fai nessuna autofattura, altrimenti la pagheresti due volte. Se arriva senza IVA la integri. L’eccezione è il fornitore UE che applica la franchigia delle piccole imprese nel suo paese: in quel caso non integri nulla.
La spedizione addebitata dal fornitore fa parte dell’acquisto dei beni: conta per la soglia e non richiede un TD17 a parte. Il TD17 serve quando il trasporto te lo fattura un altro soggetto, per esempio un corriere con cui hai un rapporto diretto.
Superata la soglia, invece, scattano il TD18 e il versamento dell’IVA, dall’acquisto che ti fa superare i 10.000 euro in poi e per tutto l’anno successivo.
Attenzione a non confondere: questa soglia riguarda gli acquisti di beni. Per i servizi — che sono il caso più frequente, dai software alle sponsorizzate — l’obbligo di assolvere l’IVA in reverse charge non ha questa franchigia. È l’equivoco che porta più forfettari a non fare nulla credendo di essere sotto soglia.
Da non confondere nemmeno con la soglia di 10.000 euro del regime OSS, che riguarda le vendite a distanza verso privati UE e non gli acquisti: quella è trattata nella guida sul forfettario e l’e-commerce.
VIES: quando serve iscriversi
Il VIES è l’archivio delle Partite IVA abilitate alle operazioni con altri paesi UE. Non è automatico con l’apertura della Partita IVA: va richiesto online all’Agenzia delle Entrate.
| Cosa fai | VIES |
|---|---|
| Compri servizi da fornitori UE | Serve |
| Superi i 10.000 euro di acquisti di beni UE | Serve |
| Vendi servizi ad aziende UE | Serve |
| Compri beni UE sotto soglia pagando l’IVA al fornitore | Non serve |
| Vendi beni a clienti UE | Non serve |
| Lavori solo con paesi extra UE | Non serve |
Il TD17 sui servizi è dovuto anche senza VIES, perché l’IVA dipende da dove è rilevante l’operazione. Senza VIES, di solito un fornitore UE di beni ti tratta come un privato e ti addebita l’IVA del suo paese, che per te resta un costo.
Sul lato opposto, cioè le fatture che emetti verso clienti esteri, regole e diciture sono nella guida su come fatturare all’estero da forfettario.
È l’adempimento in cui si sbaglia di più
Il reverse charge forfettario è l’unico caso in cui si ha a che fare con l’IVA sul serio, e proprio per questo è quello che salta più spesso: si compra un software americano, si paga con la carta e non ci si pensa più.
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Domande frequenti
Un forfettario deve applicare il reverse charge?
Sì, sugli acquisti di servizi da fornitori esteri, UE o extra UE. Deve integrare o autofatturare l’operazione con l’IVA italiana e versarla, senza poterla detrarre.
Quando si versa l’IVA da reverse charge?
Dal 13 giugno 2025 il versamento è trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. In precedenza era mensile, entro il 16 del mese successivo all’operazione.
C’è una soglia sotto la quale non devo fare nulla?
Per gli acquisti di beni da fornitori UE la soglia è di 10.000 euro annui, e vale solo se non dai la Partita IVA al fornitore e paghi la sua IVA in fattura. Per i servizi questa franchigia non c’è.
Ho ricevuto una fattura di beni UE senza IVA e sono sotto i 10.000 euro: devo integrarla?
Sì, con il TD18 sull’intero importo. Se hai dato la Partita IVA al fornitore si considera che tu abbia scelto di assolvere l’IVA in Italia (art. 4 del regolamento UE 282/2011). L’eccezione è il fornitore UE in franchigia.
Quali tipi documento devo usare?
TD17 per i servizi, TD18 per gli acquisti di beni intracomunitari, TD19 per i beni già presenti in Italia acquistati da un soggetto estero.
Devo iscrivermi al VIES?
Serve se compri servizi da fornitori UE, se superi i 10.000 euro di acquisti di beni UE o se vendi servizi ad aziende UE. Non è automatica con l’apertura della Partita IVA e va richiesta.
Riferimenti normativi: DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina IVA e inversione contabile) · DL 30 agosto 1993, n. 331 (operazioni intracomunitarie) · D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 6 (versamento trimestrale dell’IVA da reverse charge per i forfettari) · Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 · DL 331/1993, art. 38, comma 5, lettera c) (soglia di 10.000 euro sugli acquisti intracomunitari) · Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, art. 4 · DPR 633/1972, art. 12 (operazioni accessorie) · D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis (esterometro)
