Fatturare all’estero da forfettario: guida completa
Se lavori anche con clienti fuori dall’Italia, probabilmente ti sei accorto che le regole della fattura elettronica che conosci bene per i clienti italiani non bastano: con l’estero cambiano le diciture, e in alcuni casi serve un’iscrizione in più prima ancora di emettere la prima fattura.
Indice
- Fatturazione estera forfettario: la risposta in breve
- Cliente business in un altro Paese UE
- Cliente privato in un altro Paese UE
- Cliente in un Paese extra-UE (business o privato)
- E se sei tu ad acquistare beni o servizi dall’estero?
- Vendere in franchigia IVA anche in altri Paesi UE
- Errori comuni da evitare
- Non lasciare che una fattura sbagliata ti costi caro
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Fatturazione estera forfettario: la risposta in breve
Anche fatturando all’estero, resti in regime forfettario: non addebiti l’IVA, esattamente come per un cliente italiano. Cambia però la dicitura da inserire in fattura, che dipende da due variabili: se il cliente è un’azienda o un privato, e se si trova in UE o fuori dall’UE. Per i clienti aziendali europei serve inoltre l’iscrizione al VIES, l’archivio che permette di verificare le partite IVA intracomunitarie.
Cliente business in un altro Paese UE
Se fatturi a un’azienda con sede in un altro Paese dell’Unione Europea (es. un cliente tedesco o francese con partita IVA), la prestazione si considera effettuata nel Paese del cliente, non in Italia (principio generale dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 sulla territorialità IVA dei servizi B2B). La fattura va emessa senza IVA, con la dicitura “Inversione contabile” o “Reverse charge, art. 7-ter DPR 633/1972”.
Prima di emettere questo tipo di fattura, devi essere iscritto al VIES (VAT Information Exchange System): senza questa iscrizione, tecnicamente non dovresti fatturare a clienti business UE con questo regime. L’iscrizione si richiede all’Agenzia delle Entrate ed è gratuita.
Cliente privato in un altro Paese UE
Per le prestazioni di servizi a privati in un altro Paese UE, se il volume di queste operazioni resta sotto i 10.000 euro l’anno (calcolato insieme alle eventuali vendite a distanza di beni, vedi il nostro approfondimento sul regime forfettario per l’e-commerce), si applica ancora la regola italiana: fattura senza IVA, con dicitura “Operazione non intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 comma 2 DL 331/1993”. Superata questa soglia, valgono le regole del Paese del cliente, con la possibilità di semplificare gli adempimenti aderendo al regime OSS.
Cliente in un Paese extra-UE (business o privato)
Per i clienti fuori dall’Unione Europea — sia aziende che privati, es. Stati Uniti o Regno Unito — vale lo stesso principio di territorialità dell’art. 7-ter: la prestazione si considera effettuata nel Paese del cliente, quindi fuori dal campo di applicazione dell’IVA italiana. La dicitura corretta è “Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”. In questo caso non serve l’iscrizione al VIES, che riguarda solo le transazioni con controparti all’interno dell’Unione Europea.
E se sei tu ad acquistare beni o servizi dall’estero?
Il discorso finora ha riguardato le fatture che emetti. Se invece ricevi una fattura da un fornitore estero (es. un abbonamento software o un servizio da un’azienda UE), le regole cambiano ancora: in molti casi devi applicare tu il meccanismo del reverse charge, integrando la fattura ricevuta con l’IVA italiana e versandola tramite F24 entro il 16 del mese successivo all’operazione, senza però poter detrarre quell’IVA (il forfettario, per definizione, non detrae l’IVA sugli acquisti). È uno degli adempimenti IVA che restano obbligatori anche nel regime forfettario, nonostante le semplificazioni generali del regime.
Vendere in franchigia IVA anche in altri Paesi UE
Dal 1° gennaio 2025 esiste anche un regime transfrontaliero di franchigia IVA che permette ai forfettari con volume d’affari UE complessivo non superiore a 100.000 euro di applicare la franchigia IVA (cioè non addebitare l’IVA) anche nelle vendite dirette in altri Stati membri, non solo in Italia. Richiede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate ed è un’opzione da valutare con attenzione se lavori stabilmente con clienti in più Paesi UE, perché è alternativa e non cumulabile con l’adesione all’OSS per lo stesso tipo di operazioni.
Errori comuni da evitare
- Usare la stessa dicitura per clienti UE ed extra-UE: sono formule diverse, e una fattura con la dicitura sbagliata può creare problemi in sede di controllo.
- Fatturare a un’azienda UE senza essere iscritti al VIES.
- Dimenticare il reverse charge sugli acquisti esteri, pensando che riguardi solo chi vende, non chi compra.
- Confondere la soglia di 10.000 euro per le vendite a privati UE con la soglia di 85.000 euro del regime forfettario: sono soglie diverse, con effetti diversi, come spieghiamo anche nella guida al forfettario per l’e-commerce.
Non lasciare che una fattura sbagliata ti costi caro
Capire quale dicitura usare, ogni volta, in base al tipo di cliente e al Paese, è la parte più delicata di chi lavora con l’estero da forfettario. Con TurboFisco la fattura si compila con i campi corretti già impostati in base al cliente che selezioni, e vedi subito quanto ti resta in tasca anche quando il pagamento arriva da un cliente estero.
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Domande frequenti
Devo applicare l’IVA se fatturo a un cliente estero da forfettario?
No, in nessun caso: resti in regime forfettario e non addebiti l’IVA, né a clienti italiani né esteri. Cambia però la dicitura da inserire in fattura in base al tipo di cliente e al Paese.
Serve il VIES per fatturare all’estero?
Serve solo per i clienti business con partita IVA in un altro Paese UE. Per clienti privati UE sotto soglia o per clienti extra-UE non è necessario.
Cosa succede se ricevo una fattura da un fornitore estero?
Nella maggior parte dei casi devi applicare il reverse charge: integri la fattura con l’IVA italiana e la versi tramite F24 entro il 16 del mese successivo, senza diritto a detrazione.
La dicitura è uguale per clienti UE ed extra-UE?
No. Per i clienti business UE si usa “Inversione contabile / reverse charge art. 7-ter DPR 633/1972”; per i clienti extra-UE si usa “Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”; per i privati UE sotto soglia si usa la dicitura dell’art. 41 comma 2 DL 331/1993.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter (territorialità IVA delle prestazioni di servizi)
- Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, art. 41 (operazioni intracomunitarie e soglia per le prestazioni a privati UE)
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (disciplina generale del regime forfettario).
