Passare dal forfettario all’ordinario: quando conviene
Ultimo aggiornamento: ottobre 2026
Si passa da forfettario a ordinario in due modi: per obbligo, quando perdi un requisito (dall’anno dopo, o subito se superi 100.000 euro di ricavi), oppure per scelta, iniziando ad applicare l’IVA dal 1° gennaio e comunicando l’opzione nella dichiarazione IVA. L’opzione vale almeno tre anni per i professionisti; per le imprese in contabilità semplificata l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo non opera. Di solito conviene quando le spese reali superano stabilmente la quota riconosciuta dal coefficiente.
Per una parte di chi sta nel forfettario, a un certo punto il regime ordinario diventa la scelta giusta, di solito perché l’attività è cresciuta e i costi con lei.
Questa guida l'hanno scritta i commercialisti di TurboFisco, iscritti all'albo.
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Indice
- Passare da forfettario a ordinario: le due strade
- Quando il forfettario smette di convenire
- Come si esce per scelta e il vincolo triennale
- Cosa cambia dal giorno dopo
- Il conto va fatto sui prossimi tre anni
- Domande frequenti
Passare da forfettario a ordinario: le due strade
| Motivo dell’uscita | Da quando sei in ordinario |
|---|---|
| Ricavi o compensi oltre 85.000 € (fino a 100.000 €) | Dal 1° gennaio dell’anno successivo |
| Ricavi o compensi oltre 100.000 € in corso d’anno | Subito, dall’operazione che fa superare la soglia |
| Spese per dipendenti e collaboratori oltre 20.000 € | Dal 1° gennaio dell’anno successivo |
| Beni strumentali oltre 20.000 € | Dal 1° gennaio dell’anno successivo |
| Una causa di esclusione (per esempio stipendio oltre la soglia, quote in società di persone) | Dal 1° gennaio dell’anno successivo |
| Scelta tua | Dal 1° gennaio dell’anno in cui inizi ad applicare le regole ordinarie |
Le cause di uscita obbligata sono spiegate nella guida sulle cause di esclusione dal regime forfettario, e il caso delle soglie in quella sul limite degli 85.000 euro. Da qui in poi parliamo soprattutto dell’uscita per scelta.
Quando il forfettario smette di convenire
La regola pratica è una sola: quando le tue spese reali superano stabilmente la percentuale riconosciuta dal coefficiente.
Con un coefficiente al 78% ti viene riconosciuto il 22% di spese, che su 60.000 euro di compensi sono 13.200 euro. Se ne spendi 25.000 perché hai uno studio, una collaboratrice e attrezzature da rinnovare, nel forfettario paghi imposta e contributi su un reddito più alto di quello che hai guadagnato.
| Professionista con coefficiente 78% | Forfettario | Ordinario |
|---|---|---|
| Compensi | 60.000 € | 60.000 € |
| Spese che riduci dal reddito | 13.200 € (forfettarie) | 25.000 € (reali) |
| Reddito su cui si calcolano imposte e contributi | 46.800 € | 35.000 € |
Sono 11.800 euro di reddito tassato in più nel forfettario. Non vuol dire automaticamente che l’ordinario convenga, perché lì l’aliquota IRPEF è progressiva e più alta del 15%, però è il primo numero da guardare. Il caso più netto è quello di chi ha il coefficiente all’86%, edilizia e impianti, dove il riconoscimento forfettario è appena il 14% e i materiali pesano molto di più.
Ci sono altri due elementi che spingono verso l’ordinario:
- l’IVA sugli acquisti, che nel forfettario paghi ai fornitori e non recuperi mai, mentre in ordinario la detrai;
- le detrazioni IRPEF: se il reddito forfettario è il tuo unico reddito, non hai imposta lorda da cui detrarre spese mediche, ristrutturazioni o interessi del mutuo, e le perdi. In ordinario le recuperi.
Il meccanismo completo è nella guida sulle spese deducibili nel forfettario.
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Come si esce per scelta e il vincolo triennale
L’opzione per il regime ordinario si esercita con il comportamento concludente: dal 1° gennaio applichi l’IVA, tieni i registri e ti comporti da soggetto ordinario. La scelta si comunica poi nel quadro VO della prima dichiarazione IVA successiva (art. 1, comma 70, legge 190/2014). Non serve una comunicazione preventiva; l’omessa comunicazione in dichiarazione non invalida l’opzione, ma è sanzionabile da 250 a 2.000 euro.
Attenzione al vincolo: l’opzione vale per almeno un triennio, quindi un professionista che passa all’ordinario non può tornare al forfettario l’anno dopo perché ci ha ripensato. Per le imprese in contabilità semplificata l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo non opera (risoluzione 64/E del 2018, ripresa dalla circolare 32/E del 2023), quindi il rientro è possibile appena tornano i requisiti; per i professionisti alcune Direzioni regionali sono arrivate alla stessa conclusione, ma l’Agenzia non l’ha confermata in modo uniforme. In ogni caso conviene decidere su una proiezione di almeno tre anni.
Cosa cambia dal giorno dopo
| Forfettario | Ordinario | |
|---|---|---|
| IVA in fattura | No | Sì, con liquidazioni periodiche e versamenti |
| IVA sugli acquisti | È un costo | Si detrae |
| Registri e scritture contabili | No | Sì |
| Ritenuta d’acconto sulle tue fatture | No | Sì, quando il cliente è sostituto d’imposta |
| Se paghi collaboratori | Nessuna ritenuta da operare | Diventi sostituto d’imposta |
| Imposta sul reddito | Sostitutiva al 15% o al 5% | IRPEF progressiva e addizionali |
| Costi | Coperti dal coefficiente | Deducibili per quanto spendi davvero |
C’è anche un adempimento di transizione: la rettifica della detrazione IVA su beni e servizi acquistati durante il forfettario e ancora presenti al momento del passaggio, che in questo caso è a tuo favore. Si fa nella dichiarazione IVA del primo anno di regole ordinarie, in un’unica soluzione (art. 1, comma 61, legge 190/2014). È un calcolo tecnico da fare con il commercialista, collegato ai temi della guida sul credito IVA residuo.
Sugli acconti dell’anno di uscita, la regola è che l’imposta sostitutiva per quell’anno non è più dovuta, quindi non si versano i suoi acconti. Per prudenza si può versare comunque l’acconto calcolato sull’ultimo anno di forfettario e poi scomputarlo dall’IRPEF dovuta a saldo.
Il conto va fatto sui prossimi tre anni
L’errore più comune, quando si valuta di passare da forfettario a ordinario, è decidere guardando solo l’anno appena chiuso. Il vincolo dura tre anni e il regime ordinario ha costi di gestione più alti, perché la contabilità richiede molto più lavoro.
Le domande da farsi sono tre: quanto spendo ogni anno, quanto prevedo di crescere e quanto mi costa in più la gestione contabile. Se alle prime due rispondi “molto”, il passaggio ha senso; se il forfettario ti sta stretto solo per un anno particolare, probabilmente conviene restare.
Non esiste una soglia di fatturato oltre la quale l’ordinario conviene: dipende dai tuoi costi, dal tuo coefficiente e dalla tua situazione familiare. Prenota una consulenza gratuita e mettiamo i due regimi a confronto prima che il vincolo renda la scelta difficile da cambiare. Se stai facendo il percorso opposto, la guida su come passare da regime ordinario a forfettario copre quel caso.
Domande frequenti
Come si passa dal forfettario all’ordinario?
Per scelta, con il comportamento concludente (applichi l’IVA e tieni i registri dal 1° gennaio), comunicato nella prima dichiarazione IVA successiva. Per obbligo, quando viene meno un requisito del regime.
Per quanto tempo sono vincolato se scelgo l’ordinario?
Per almeno un triennio se sei un professionista. Per le imprese in contabilità semplificata l’Agenzia ha chiarito che il vincolo non opera e si può tornare al forfettario appena si hanno i requisiti.
Quando conviene uscire dal forfettario?
Quando le spese reali superano stabilmente la percentuale riconosciuta dal coefficiente, o quando l’IVA sugli acquisti e le detrazioni IRPEF perse pesano più del vantaggio dell’imposta sostitutiva.
Se supero gli 85.000 euro esco subito?
No, si esce dall’anno successivo. L’uscita immediata nello stesso anno scatta solo superando i 100.000 euro.
Devo versare gli acconti dell’imposta sostitutiva nell’anno in cui passo all’ordinario?
Di regola no, perché per quell’anno l’imposta sostitutiva non è dovuta. Per prudenza si può versare comunque l’acconto calcolato sull’ultimo anno di forfettario e poi scomputarlo dall’IRPEF dovuta a saldo.
Cosa succede all’IVA pagata sugli acquisti durante il forfettario?
Per i beni e servizi ancora presenti al passaggio si fa la rettifica della detrazione, a tuo favore, nella dichiarazione IVA del primo anno in ordinario (art. 1, comma 61, L. 190/2014).
Cosa cambia concretamente in regime ordinario?
Si applica l’IVA con liquidazioni periodiche, si tengono i registri, si subisce la ritenuta d’acconto e il reddito è tassato con IRPEF progressiva, però i costi reali diventano deducibili.
Riferimenti normativi: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (requisiti, cause di esclusione, comma 61 sulla rettifica della detrazione e comma 70 sull’opzione per il regime ordinario) · DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina IVA) · DPR 10 novembre 1997, n. 442 (opzioni e revoche) · Agenzia delle Entrate, risoluzione 64/E del 14/09/2018 e circolare 32/E del 05/12/2023
