Cause di esclusione dal regime forfettario: socio SRL ed ex datore
Il regime forfettario non si perde solo sforando gli 85.000 euro. Le cause di esclusione regime forfettario operano a prescindere da quanto fatturi, e due in particolare colpiscono persone che non immaginavano di essere a rischio: chi ha una quota in una società e chi lavora per il proprio ex datore.
Indice
- Cause di esclusione regime forfettario: quali sono
- Socio di società di persone: esclusione secca
- Socio di SRL: qui servono due condizioni insieme
- L’ex datore di lavoro: la trappola di chi si mette in proprio
- Redditi da lavoro dipendente sopra soglia
- I due tetti da 20.000 euro che nessuno ricorda
- Quando scatta l’uscita
- Se una di queste situazioni ti somiglia, verificala prima
- Domande frequenti
Cause di esclusione regime forfettario: quali sono
Le cause di esclusione regime forfettario sono situazioni che ti impediscono di accedere al regime o di restarci, indipendentemente dai ricavi. Sono queste:
- ti avvali di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- sei non residente, salvo che tu risieda in UE o SEE con adeguato scambio di informazioni e produca in Italia almeno il 75% del reddito;
- effettui in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi intracomunitari;
- partecipi a società di persone o associazioni professionali;
- controlli una SRL che svolge attività riconducibile alla tua;
- nell’anno precedente hai avuto redditi da lavoro dipendente o assimilati sopra soglia;
- fatturi in via prevalente al tuo datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti.
Le ultime quattro sono quelle che riguardano davvero le persone in carne e ossa. Vediamole.
Socio di società di persone: esclusione secca
Se partecipi a una società di persone — società semplice, SNC, SAS — o a un’associazione professionale, sei escluso dal forfettario. Punto.
Non conta la percentuale della quota, non conta se la società è inattiva, non conta se l’attività della società è diversa dalla tua. È una causa che opera in modo automatico, ed è più rigida di quella prevista per le SRL.
Il momento in cui si verifica è importante: la partecipazione va rimossa entro la fine dell’anno precedente a quello in cui vuoi applicare il forfettario. Chi vende la quota a gennaio, per quell’anno è comunque fuori.
Socio di SRL: qui servono due condizioni insieme
Per le SRL la regola è più sottile, e viene raccontata male quasi ovunque. Sei escluso dal forfettario solo se ricorrono entrambe queste condizioni:
- hai il controllo diretto o indiretto della SRL — maggioranza dei voti o influenza dominante;
- la SRL svolge attività economiche riconducibili, direttamente o indirettamente, a quella che svolgi tu individualmente.
Se manca una delle due, la causa non opera. Un consulente informatico con il 10% di una SRL che fa ristorazione non è escluso: non ha il controllo e l’attività non è riconducibile. Un consulente informatico che possiede il 60% di una SRL di sviluppo software, e le fattura consulenze, è escluso.
“Riconducibile” non significa “identico codice ATECO”: si guarda alla sostanza dell’attività e ai rapporti economici tra te e la società. È la zona grigia in cui è meglio farsi guardare la situazione da un professionista prima di aprire, non dopo.
L’ex datore di lavoro: la trappola di chi si mette in proprio
Non puoi restare nel forfettario se fatturi in via prevalente al tuo datore di lavoro attuale, o a uno dei due anni precedenti. Prevalente significa oltre la metà dei tuoi ricavi.
È la causa che colpisce il percorso più naturale del mondo: mi licenzio, il mio ex capo mi propone di collaborare da esterno, apro la Partita IVA. Se quelle fatture sono più del 50% del tuo giro, il regime salta.
Attenzione a due dettagli:
- il divieto vale anche verso i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili all’ex datore, quindi non lo si aggira fatturando a una società collegata;
- si guarda alla prevalenza in valore, non al numero di clienti: cinque clienti piccoli e un ex datore che vale il 60% del fatturato bastano per farti uscire.
Esiste un’eccezione, introdotta dall’art. 17 della L. 203/2024 per i contratti misti, ma le condizioni sono strette: iscrizione a un albo professionale, contratto part-time tra il 40% e il 50% del tempo pieno, datore con più di 250 dipendenti, contratti stipulati contestualmente e certificati, nessuna sovrapposizione di oggetto e orario. È una nicchia, non una scappatoia.
Redditi da lavoro dipendente sopra soglia
Se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati oltre 35.000 euro — soglia valida per il 2025 e il 2026, che torna a 30.000 euro dal 2027 — sei escluso.
L’eccezione che salva molti casi: la verifica non si applica se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente e non hai percepito nello stesso anno nuovi redditi da lavoro dipendente o da pensione. Chi lascia il posto fisso per mettersi in proprio, quindi, non viene bloccato dallo stipendio che ha incassato prima di andarsene.
I due tetti da 20.000 euro che nessuno ricorda
Oltre alle cause di esclusione vere e proprie, ci sono due requisiti di accesso che si dimenticano sempre, perché non riguardano i ricavi:
- spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi;
- costo dei beni strumentali non superiore a 20.000 euro alla chiusura dell’esercizio, al lordo degli ammortamenti.
Per i beni strumentali: gli immobili non contano, i beni a uso promiscuo contano al 50% e quelli sotto 516,45 euro di costo unitario non rilevano.
Un’attività che cresce e assume tocca il tetto dei 20.000 euro di personale molto prima di arrivare agli 85.000 euro di ricavi. È un limite che va monitorato quanto la soglia principale.
Quando scatta l’uscita
Vale una regola comune a quasi tutte queste situazioni: se una causa di esclusione si verifica nell’anno X, il regime cessa dall’anno X+1. L’anno in corso lo chiudi comunque da forfettario.
L’unica eccezione è il superamento dei 100.000 euro di ricavi, che comporta l’uscita immediata, nello stesso anno, dall’operazione che ha causato lo sforamento: il meccanismo è spiegato nella guida sul limite degli 85.000 euro.
Se una di queste situazioni ti somiglia, verificala prima
Quote societarie, ex datori di lavoro e attività “riconducibili” sono valutazioni di sostanza, dove due situazioni apparentemente identiche hanno esiti diversi. Sbagliare significa applicare per un anno intero un regime a cui non avevi diritto, con il recupero delle imposte e le sanzioni che ne derivano.
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Domande frequenti
Un socio di SRL può stare nel regime forfettario?
Sì, a meno che ricorrano entrambe le condizioni: controllo diretto o indiretto della società e attività della SRL riconducibile a quella svolta individualmente. Se ne manca una, la causa di esclusione non opera.
E un socio di SNC o SAS?
No. La partecipazione a società di persone o associazioni professionali esclude dal regime a prescindere dalla quota e dall’attività svolta dalla società.
Posso fatturare al mio ex datore di lavoro?
Solo se non in via prevalente, cioè restando sotto la metà dei tuoi ricavi. Il divieto vale per il datore attuale e per quelli dei due anni precedenti, e si estende ai soggetti a lui riconducibili.
Se assumo qualcuno perdo il forfettario?
Non subito, ma le spese per lavoro dipendente e collaboratori non possono superare 20.000 euro lordi l’anno. Oltre quella cifra il requisito viene meno.
Quando esco dal regime se si verifica una causa di esclusione?
Dall’anno successivo. L’unica eccezione è il superamento dei 100.000 euro di ricavi, che comporta l’uscita immediata nello stesso anno.
Riferimenti normativi: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (requisiti di accesso al comma 54 e cause di esclusione al comma 57) · Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 17 (contratti misti) · DPR 917/1986 (TUIR), art. 5 (redditi delle società di persone)
