Reverse charge da forfettario: acquisti dall’estero e IVA
Un forfettario non applica l’IVA e non la versa. È vero per quello che vendi, ma smette di esserlo quando compri qualcosa dall’estero: con il reverse charge forfettario quell’IVA la devi allo Stato italiano tu, che si tratti di un software, di una sponsorizzata o di una consulenza.
Indice
- Reverse charge forfettario: perché ti riguarda
- Cosa devi fare, in pratica
- La novità che alleggerisce parecchio: versamento trimestrale
- La soglia dei 10.000 euro sugli acquisti di beni
- VIES: quando serve iscriversi
- È l’adempimento in cui si sbaglia di più
- Domande frequenti
Reverse charge forfettario: perché ti riguarda
Il reverse charge — inversione contabile — sposta l’obbligo di versare l’IVA dal venditore al compratore. Quando acquisti un servizio da un fornitore estero, quel fornitore ti fattura senza IVA, e l’imposta la devi assolvere tu in Italia.
Il paradosso del forfettario è che quell’IVA non la puoi detrarre. Per un’impresa in regime ordinario il reverse charge è un giro contabile a saldo zero: registra l’IVA a debito e a credito e non paga nulla. Per te è un costo vero, che esce dal conto.
Riguarda molte più persone di quanto sembri. Basta pagare un abbonamento a un software estero, sponsorizzare un post, comprare un servizio di hosting o una consulenza da un fornitore fuori dall’Italia.
Cosa devi fare, in pratica
Per ogni acquisto di servizi da fornitore estero, UE o extra UE:
- Integri o autofatturi l’operazione con l’IVA italiana, emettendo il documento elettronico del tipo giusto: TD17 per i servizi, TD18 per gli acquisti di beni da fornitori UE, TD19 per i beni già presenti in Italia acquistati da un soggetto estero.
- Versi l’IVA che hai indicato. Non la detrai: la versi e basta.
Per gli acquisti di beni intracomunitari il documento va emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ricevi la fattura del fornitore.
La novità che alleggerisce parecchio: versamento trimestrale
Fino a metà 2025 quell’IVA andava versata mensilmente, entro il 16 del mese successivo all’operazione: un adempimento pesante e sproporzionato per chi compra un paio di abbonamenti software all’anno.
Dal 13 giugno 2025 il versamento è passato a cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre. L’IVA del primo trimestre, per esempio, si versa entro il 16 maggio.
La modifica arriva dal decreto correttivo della riforma fiscale, che ha inserito una nuova lettera nel comma 58 della legge sul regime forfettario. Restano quattro appuntamenti l’anno invece di dodici: è una semplificazione concreta. Se hai letto guide che parlano ancora di versamento mensile, sono anteriori a questa modifica.
La soglia dei 10.000 euro sugli acquisti di beni
C’è un’esclusione che risolve la vita a molti. Per gli acquisti di beni da fornitori UE, finché resti sotto i 10.000 euro annui l’operazione è trattata come un acquisto fatto da un privato: niente reverse charge, niente iscrizione al VIES, niente elenchi Intrastat. Paghi la fattura con l’IVA del paese del fornitore e finisce lì.
Superata la soglia, invece, scattano tutti gli adempimenti descritti sopra.
Attenzione a non confondere: questa soglia riguarda gli acquisti di beni. Per i servizi — che sono il caso più frequente, dai software alle sponsorizzate — l’obbligo di assolvere l’IVA in reverse charge non ha questa franchigia. È l’equivoco che porta più forfettari a non fare nulla credendo di essere sotto soglia.
Da non confondere nemmeno con la soglia di 10.000 euro del regime OSS, che riguarda le vendite a distanza verso privati UE e non gli acquisti: quella è trattata nella guida sul forfettario e l’e-commerce.
VIES: quando serve iscriversi
L’iscrizione al VIES, l’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, serve per operare con controparti UE sopra le soglie. Non è automatica con l’apertura della Partita IVA: va richiesta.
Senza VIES, un fornitore UE ti tratta come un privato e ti addebita l’IVA del suo paese, che per te diventa un costo secco e non recuperabile.
Sul lato opposto, cioè le fatture che emetti verso clienti esteri, regole e diciture sono nella guida su come fatturare all’estero da forfettario.
È l’adempimento in cui si sbaglia di più
Il reverse charge forfettario è l’unico caso in cui si ha a che fare con l’IVA sul serio, e proprio per questo è quello che salta più spesso: si compra un software americano, si paga con la carta e non ci si pensa più.
Prenota una consulenza gratuita con un commercialista iscritto all’albo se compri servizi o beni dall’estero: impostare bene questa parte all’inizio evita di doverla sistemare a ritroso. Se invece vuoi tenere sotto controllo il resto, iscriviti gratis a TurboFisco.
Domande frequenti
Un forfettario deve applicare il reverse charge?
Sì, sugli acquisti di servizi da fornitori esteri, UE o extra UE. Deve integrare o autofatturare l’operazione con l’IVA italiana e versarla, senza poterla detrarre.
Quando si versa l’IVA da reverse charge?
Dal 13 giugno 2025 il versamento è trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre. In precedenza era mensile, entro il 16 del mese successivo all’operazione.
C’è una soglia sotto la quale non devo fare nulla?
Per gli acquisti di beni da fornitori UE la soglia è di 10.000 euro annui: sotto quel valore l’operazione è trattata come un acquisto da privato. Per i servizi questa franchigia non c’è.
Quali tipi documento devo usare?
TD17 per i servizi, TD18 per gli acquisti di beni intracomunitari, TD19 per i beni già presenti in Italia acquistati da un soggetto estero.
Devo iscrivermi al VIES?
Serve per operare con controparti UE oltre le soglie previste. Non è automatica con l’apertura della Partita IVA e va richiesta.
Riferimenti normativi: DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina IVA e inversione contabile) · DL 30 agosto 1993, n. 331 (operazioni intracomunitarie) · D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (versamento trimestrale dell’IVA da reverse charge per i forfettari) · Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89
