{"id":48,"date":"2026-08-11T08:00:00","date_gmt":"2026-08-11T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/?p=48"},"modified":"2026-10-19T23:03:01","modified_gmt":"2026-10-19T21:03:01","slug":"passare-da-regime-ordinario-a-forfettario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/passare-da-regime-ordinario-a-forfettario\/","title":{"rendered":"Passare dal regime ordinario al forfettario: guida completa"},"content":{"rendered":"<p><em>Ultimo aggiornamento: ottobre 2026<\/em><\/p>\n<p><strong>Per passare da regime ordinario a forfettario servono tre requisiti verificati sull&#8217;anno precedente: ricavi o compensi fino a 85.000 euro, spese per lavoro dipendente e collaboratori fino a 20.000 euro e beni strumentali fino a 20.000 euro, pi\u00f9 l&#8217;assenza di cause di esclusione.<\/strong> Se li hai, entri nel forfettario dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno dopo, senza comunicazioni preventive: basta fatturare senza IVA. Chi ha scelto l&#8217;ordinario per opzione resta vincolato per tre anni, tranne le imprese in contabilit\u00e0 semplificata, che possono passare subito.<\/p>\n<p>Quindi la prima domanda da farsi \u00e8 come sei arrivato all&#8217;ordinario: per obbligo, per scelta come professionista o per scelta come impresa in semplificata. Da l\u00ec dipende quando puoi cambiare.<\/p>\n<h2>Indice<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"#quando-si-puo\">Quando si pu\u00f2 passare: i tre casi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#requisiti\">I requisiti da verificare<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#vincolo-triennale\">Il vincolo triennale e le sue eccezioni<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#esempi\">Tre esempi con le date<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#procedura\">Come avviene il passaggio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#acconti\">Gli acconti nel primo anno di forfettario<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#iva\">IVA: rettifica della detrazione e credito residuo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cosa-cambia\">Cosa cambia dal primo giorno<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">Domande frequenti<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"quando-si-puo\">Passare da regime ordinario a forfettario: quando si pu\u00f2<\/h2>\n<p>Il forfettario \u00e8 il regime naturale di chi ha i requisiti (art. 1, commi 54-89, legge 190\/2014): l&#8217;imposta sostitutiva del 15%, o del 5% nei primi cinque anni se ne hai diritto, prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP, e si calcola su un reddito forfettario ottenuto applicando ai ricavi un coefficiente. Per questo, in assenza di una scelta diversa, si entra nel forfettario appena si hanno i requisiti.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Come sei arrivato all&#8217;ordinario<\/th>\n<th>Quando puoi passare al forfettario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Per obbligo: superamento degli 85.000 euro o di un altro requisito<\/td>\n<td>Dall&#8217;anno successivo a quello in cui torni nei requisiti<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Per obbligo: superamento dei 100.000 euro in corso d&#8217;anno<\/td>\n<td>Dal secondo anno dopo lo sforamento, se nell&#8217;anno intermedio i ricavi restano entro 85.000 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Per scelta, come impresa in contabilit\u00e0 semplificata<\/td>\n<td>Dall&#8217;anno successivo, il vincolo triennale non opera<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Per scelta, come professionista<\/td>\n<td>Finito il triennio dell&#8217;opzione (sul punto ci sono interpretazioni diverse, vedi sotto)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div style=\"background:#FFF8E6;border-left:4px solid #F99E03;border-radius:8px;padding:16px 20px;margin:28px 0;\">\n<p style=\"margin:0;\"><strong>Non sai in quale dei quattro casi rientri?<\/strong> Capita spesso a chi ha cambiato commercialista o ha aperto anni fa. <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/consulenza\">Prenota una consulenza gratuita<\/a> e lo verifichiamo sulle tue dichiarazioni.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"requisiti\">I requisiti da verificare<\/h2>\n<p>Si guardano sempre i dati dell&#8217;anno precedente a quello in cui vuoi applicare il forfettario. Per entrare nel 2027, quindi, contano i numeri del 2026.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Requisito<\/th>\n<th>Limite<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Ricavi o compensi, ragguagliati all&#8217;anno<\/td>\n<td>Fino a 85.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Spese per lavoro dipendente, collaboratori e lavoro accessorio<\/td>\n<td>Fino a 20.000 \u20ac lordi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Costo dei beni strumentali al 31 dicembre, al lordo degli ammortamenti<\/td>\n<td>Fino a 20.000 \u20ac (immobili esclusi, beni promiscui al 50%)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Redditi di lavoro dipendente e pensione<\/td>\n<td>Fino a 35.000 \u20ac nel 2025 e nel 2026, 30.000 \u20ac dal 2027 (salvo rapporto cessato l&#8217;anno prima)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Vanno poi escluse le cause ostative, le pi\u00f9 frequenti per chi viene dall&#8217;ordinario sono la partecipazione in societ\u00e0 di persone o in una SRL controllata con attivit\u00e0 riconducibile alla tua, e il fatturato prevalente verso un datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti. L&#8217;elenco completo \u00e8 nella guida sulle <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/cause-di-esclusione-regime-forfettario\/\">cause di esclusione dal regime forfettario<\/a>, e il funzionamento delle soglie in quella sul <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/limite-85000-100000-forfettario-2026\/\">limite degli 85.000 euro<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"vincolo-triennale\">Il vincolo triennale e le sue eccezioni<\/h2>\n<p>Chi ha i requisiti del forfettario e sceglie comunque l&#8217;ordinario esercita un&#8217;opzione, con il comportamento concludente e poi nel quadro VO della dichiarazione IVA. L&#8217;opzione vale per almeno un triennio e poi si rinnova di anno in anno finch\u00e9 non la revochi (art. 1, comma 70, legge 190\/2014).<\/p>\n<p>Il vincolo per\u00f2 ha un&#8217;eccezione importante. Se hai un&#8217;impresa in contabilit\u00e0 semplificata, il vincolo triennale non opera, perch\u00e9 semplificata e forfettario sono entrambi regimi naturali per le imprese minori: puoi passare al forfettario dall&#8217;anno successivo appena hai i requisiti, anche se avevi scelto il regime delle registrazioni IVA (risoluzione AdE 64\/E del 14\/09\/2018, poi circolari 9\/E del 2019, \u00a7 3.1, e 32\/E del 2023, \u00a7 1.4).<\/p>\n<p>Per i professionisti la questione \u00e8 aperta. Alcune Direzioni regionali dell&#8217;Agenzia (Emilia Romagna e Abruzzo, nel 2021) hanno esteso la stessa soluzione a chi era in contabilit\u00e0 semplificata per comportamento concludente, mentre la risposta a interpello 107\/2019 sembra confermare il vincolo. Se sei un professionista con meno di tre anni di ordinario alle spalle, conviene guardare il tuo caso prima di cambiare regime.<\/p>\n<h2 id=\"esempi\">Tre esempi con le date<\/h2>\n<p><strong>Anna ha un negozio online in contabilit\u00e0 semplificata.<\/strong> Nel 2025 aveva optato per il regime delle registrazioni IVA, nel 2026 incassa 60.000 euro e non ha dipendenti. Pu\u00f2 applicare il forfettario dal 01\/01\/2027: per le imprese in semplificata il triennio non vincola.<\/p>\n<p><strong>Paolo \u00e8 un consulente che dal 2025 ha scelto l&#8217;ordinario per opzione<\/strong>, pur avendo i requisiti. Il triennio copre 2025, 2026 e 2027, quindi la data sicura per tornare al forfettario \u00e8 il 01\/01\/2028, se nel 2027 ha ancora i requisiti.<\/p>\n<p><strong>Sara nel 2025 ha incassato 104.000 euro<\/strong> ed \u00e8 uscita dal forfettario in corso d&#8217;anno. Nel 2026 \u00e8 in ordinario e chiude con 80.000 euro di ricavi. Dal 01\/01\/2027 pu\u00f2 tornare nel forfettario, perch\u00e9 nell&#8217;anno intermedio \u00e8 rimasta entro 85.000 euro.<\/p>\n<h2 id=\"procedura\">Come avviene il passaggio<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Verifica i requisiti<\/strong> sui dati dell&#8217;anno precedente: ricavi, spese per collaboratori, beni strumentali, redditi da dipendente, cause di esclusione.<\/li>\n<li><strong>Controlla il codice ATECO<\/strong>, perch\u00e9 decide il coefficiente di redditivit\u00e0 (dal 40% all&#8217;86%) e quindi quanto reddito viene tassato.<\/li>\n<li><strong>Chiudi l&#8217;ultimo anno in ordinario<\/strong> con la dichiarazione IVA, dove si gestiscono la rettifica della detrazione e l&#8217;eventuale credito IVA.<\/li>\n<li><strong>Dal 1\u00b0 gennaio fattura senza IVA<\/strong>, con la dicitura &#8220;Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell&#8217;art. 1, commi 54-89, L. 190\/2014&#8221;, regime fiscale RF19 e natura N2.2. Non serve una comunicazione preventiva all&#8217;Agenzia delle Entrate: il comportamento concludente basta, e i requisiti si attestano nella dichiarazione dei redditi.<\/li>\n<li><strong>Avvisa i clienti<\/strong> che non applicherai pi\u00f9 IVA e ritenuta d&#8217;acconto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Chi fa l&#8217;artigiano o il commerciante e vuole la riduzione del 35% dei contributi INPS deve chiederla con domanda telematica entro il 28 febbraio.<\/p>\n<h2 id=\"acconti\">Gli acconti nel primo anno di forfettario<\/h2>\n<p>Nel primo anno di forfettario non versi acconti dell&#8217;imposta sostitutiva, perch\u00e9 l&#8217;anno prima non l&#8217;avevi pagata. A giugno versi l&#8217;eventuale saldo IRPEF dell&#8217;ultimo anno in ordinario, mentre gli acconti IRPEF restano da considerare solo se hai anche altri redditi tassati con l&#8217;IRPEF, per esempio un affitto o uno stipendio.<\/p>\n<p>L&#8217;anno successivo, a giugno, arrivano insieme il saldo del primo anno di forfettario e il primo acconto del secondo, quindi conviene accantonare da subito. Il calcolo \u00e8 spiegato nella guida sull&#8217;<a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/acconto-imposta-sostitutiva-forfettario\/\">acconto dell&#8217;imposta sostitutiva<\/a>.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Scadenza<\/th>\n<th>Cosa versi nel primo anno di forfettario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>30 giugno<\/td>\n<td>Saldo IRPEF dell&#8217;ultimo anno in ordinario, nessun acconto di imposta sostitutiva<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>30 novembre<\/td>\n<td>Nessun acconto di imposta sostitutiva<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>30 giugno dell&#8217;anno dopo<\/td>\n<td>Saldo dell&#8217;imposta sostitutiva del primo anno pi\u00f9 il primo acconto del secondo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2 id=\"iva\">IVA: rettifica della detrazione e credito residuo<\/h2>\n<p>Passando a un regime senza IVA, l&#8217;IVA detratta su beni e servizi non ancora utilizzati va in parte restituita. La rettifica si fa in un&#8217;unica soluzione nella dichiarazione IVA dell&#8217;ultimo anno in regime ordinario (art. 1, comma 61, legge 190\/2014) e riguarda soprattutto rimanenze di magazzino e beni strumentali acquistati da poco. \u00c8 un calcolo tecnico, che conviene impostare prima del 31 dicembre.<\/p>\n<p>Se invece chiudi l&#8217;ordinario con un credito IVA, non lo perdi: puoi chiederlo a rimborso o usarlo in compensazione anche dopo il passaggio. Le due strade sono messe a confronto nella guida sul <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/credito-iva-residuo-forfettario\/\">credito IVA residuo prima del forfettario<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"cosa-cambia\">Cosa cambia dal primo giorno<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th>Regime ordinario<\/th>\n<th>Regime forfettario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>IVA in fattura<\/td>\n<td>S\u00ec, con liquidazioni e dichiarazione<\/td>\n<td>No, e non la detrai sugli acquisti<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imposta sul reddito<\/td>\n<td>IRPEF progressiva e addizionali<\/td>\n<td>Imposta sostitutiva al 15% o al 5%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Come si calcola il reddito<\/td>\n<td>Ricavi meno costi reali<\/td>\n<td>Ricavi per coefficiente, meno i contributi versati<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ritenuta d&#8217;acconto sulle fatture<\/td>\n<td>S\u00ec, se il cliente \u00e8 sostituto d&#8217;imposta<\/td>\n<td>No<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Registri e scritture contabili<\/td>\n<td>S\u00ec<\/td>\n<td>No, solo conservazione delle fatture<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>ISA<\/td>\n<td>S\u00ec<\/td>\n<td>No<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Nel forfettario i costi reali non si deducono, perch\u00e9 li copre il coefficiente: se le tue spese superano la quota riconosciuta, il passaggio pu\u00f2 non convenire. Il percorso inverso, quando il forfettario smette di convenire, \u00e8 nella guida su come <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/passare-da-forfettario-a-ordinario\/\">passare da forfettario a ordinario<\/a>.<\/p>\n<div style=\"background:#FFF8E6;border-left:4px solid #F99E03;border-radius:8px;padding:16px 20px;margin:28px 0;\">\n<p style=\"margin:0;\"><strong>Quanto ti resterebbe in tasca nel forfettario?<\/strong> Con il tuo codice ATECO e i tuoi incassi vedi subito imposta, contributi e netto. Puoi <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/\">provare gratis il calcolatore netto TurboFisco<\/a> con la sola iscrizione.<\/p>\n<\/div>\n<h2>Decidi con i tuoi numeri<\/h2>\n<p>Se e quando passare al forfettario dipende da margini, investimenti previsti e clienti abituali. Se la tua situazione ha un vincolo di opzione ancora attivo, rimanenze da rettificare o beni strumentali recenti, <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/consulenza\">prenota una consulenza gratuita<\/a> e la guardiamo insieme.<\/p>\n<h2 id=\"faq\">Domande frequenti<\/h2>\n<details>\n<summary>Posso passare da regime ordinario a forfettario in qualsiasi momento?<\/summary>\n<p>No, il passaggio vale dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno successivo a quello in cui hai i requisiti. Fa eccezione solo l&#8217;uscita per superamento dei 100.000 euro, dopo la quale si rientra dal secondo anno.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Devo comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate che passo al forfettario?<\/summary>\n<p>Non serve una comunicazione preventiva: il passaggio avviene con il comportamento concludente, cio\u00e8 fatturando senza IVA dal 1\u00b0 gennaio. I requisiti si attestano nella dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Se ho scelto il regime ordinario per opzione, sono vincolato?<\/summary>\n<p>Per almeno un triennio, salvo che tu sia un&#8217;impresa in contabilit\u00e0 semplificata: in quel caso il vincolo non opera (risoluzione AdE 64\/E del 2018). Per i professionisti le indicazioni dell&#8217;Agenzia non sono uniformi.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Nel primo anno di forfettario devo pagare gli acconti?<\/summary>\n<p>Non devi versare acconti dell&#8217;imposta sostitutiva. Paghi a giugno il saldo IRPEF dell&#8217;ultimo anno in ordinario, e gli acconti IRPEF solo se hai altri redditi tassati con l&#8217;IRPEF.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Che fine fa il credito IVA quando passo al forfettario?<\/summary>\n<p>Non si perde: puoi chiederlo a rimborso nella dichiarazione IVA dell&#8217;ultimo anno in ordinario o usarlo in compensazione con l&#8217;F24, anche dopo il passaggio.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Cosa devo controllare se avevo detratto l&#8217;IVA su beni strumentali?<\/summary>\n<p>La rettifica della detrazione su beni strumentali e rimanenze ancora presenti, da fare nella dichiarazione IVA dell&#8217;ultimo anno in ordinario (art. 1, comma 61, L. 190\/2014).<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Dopo aver superato i 100.000 euro quando posso tornare nel forfettario?<\/summary>\n<p>Dal secondo anno successivo allo sforamento, a condizione che nell&#8217;anno intermedio i ricavi siano rimasti entro 85.000 euro.<\/p>\n<\/details>\n<h2 id=\"riferimenti\">Riferimenti normativi<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge 23 dicembre 2014, n. 190<\/a>, art. 1, commi 54-89, in particolare comma 61 (rettifica della detrazione) e comma 70 (opzione per il regime ordinario)<\/li>\n<li>Agenzia delle Entrate: risoluzione 64\/E del 14\/09\/2018; circolari 9\/E del 10\/04\/2019 e 32\/E del 05\/12\/2023; risposta a interpello 107\/2019<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/regime-forfetario-le-regole-2020-\/normativa-e-prassi\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Agenzia delle Entrate, regime forfetario: normativa e prassi<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Posso passare da regime ordinario a forfettario in qualsiasi momento?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"No, il passaggio vale dal 1\u00b0 gennaio dell'anno successivo a quello in cui hai i requisiti. 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