{"id":284,"date":"2026-09-30T08:00:00","date_gmt":"2026-09-30T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/?p=284"},"modified":"2026-10-19T23:03:10","modified_gmt":"2026-10-19T21:03:10","slug":"passare-da-forfettario-a-ordinario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/passare-da-forfettario-a-ordinario\/","title":{"rendered":"Passare dal forfettario all&#8217;ordinario: quando conviene"},"content":{"rendered":"<p><em>Ultimo aggiornamento: ottobre 2026<\/em><\/p>\n<p><strong>Si passa da forfettario a ordinario in due modi: per obbligo, quando perdi un requisito (dall&#8217;anno dopo, o subito se superi 100.000 euro di ricavi), oppure per scelta, iniziando ad applicare l&#8217;IVA dal 1\u00b0 gennaio e comunicando l&#8217;opzione nella dichiarazione IVA.<\/strong> L&#8217;opzione vale almeno tre anni per i professionisti; per le imprese in contabilit\u00e0 semplificata l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo non opera. Di solito conviene quando le spese reali superano stabilmente la quota riconosciuta dal coefficiente.<\/p>\n<p>Per una parte di chi sta nel forfettario, a un certo punto il regime ordinario diventa la scelta giusta, di solito perch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 cresciuta e i costi con lei.<\/p>\n<h2>Indice<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"#due-strade\">Passare da forfettario a ordinario: le due strade<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#quando-conviene\">Quando il forfettario smette di convenire<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#per-scelta\">Come si esce per scelta e il vincolo triennale<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cosa-cambia\">Cosa cambia dal giorno dopo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#in-avanti\">Il conto va fatto sui prossimi tre anni<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">Domande frequenti<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"due-strade\">Passare da forfettario a ordinario: le due strade<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Motivo dell&#8217;uscita<\/th>\n<th>Da quando sei in ordinario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Ricavi o compensi oltre 85.000 \u20ac (fino a 100.000 \u20ac)<\/td>\n<td>Dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno successivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ricavi o compensi oltre 100.000 \u20ac in corso d&#8217;anno<\/td>\n<td>Subito, dall&#8217;operazione che fa superare la soglia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Spese per dipendenti e collaboratori oltre 20.000 \u20ac<\/td>\n<td>Dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno successivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Beni strumentali oltre 20.000 \u20ac<\/td>\n<td>Dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno successivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Una causa di esclusione (per esempio stipendio oltre la soglia, quote in societ\u00e0 di persone)<\/td>\n<td>Dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno successivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Scelta tua<\/td>\n<td>Dal 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno in cui inizi ad applicare le regole ordinarie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Le cause di uscita obbligata sono spiegate nella guida sulle <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/cause-di-esclusione-regime-forfettario\/\">cause di esclusione dal regime forfettario<\/a>, e il caso delle soglie in quella sul <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/limite-85000-100000-forfettario-2026\/\">limite degli 85.000 euro<\/a>. Da qui in poi parliamo soprattutto dell&#8217;uscita per scelta.<\/p>\n<h2 id=\"quando-conviene\">Quando il forfettario smette di convenire<\/h2>\n<p>La regola pratica \u00e8 una sola: quando le tue spese reali superano stabilmente la percentuale riconosciuta dal coefficiente.<\/p>\n<p>Con un coefficiente al 78% ti viene riconosciuto il 22% di spese, che su 60.000 euro di compensi sono 13.200 euro. Se ne spendi 25.000 perch\u00e9 hai uno studio, una collaboratrice e attrezzature da rinnovare, nel forfettario paghi imposta e contributi su un reddito pi\u00f9 alto di quello che hai guadagnato.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Professionista con coefficiente 78%<\/th>\n<th>Forfettario<\/th>\n<th>Ordinario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Compensi<\/td>\n<td>60.000 \u20ac<\/td>\n<td>60.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Spese che riduci dal reddito<\/td>\n<td>13.200 \u20ac (forfettarie)<\/td>\n<td>25.000 \u20ac (reali)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reddito su cui si calcolano imposte e contributi<\/td>\n<td>46.800 \u20ac<\/td>\n<td>35.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Sono 11.800 euro di reddito tassato in pi\u00f9 nel forfettario. Non vuol dire automaticamente che l&#8217;ordinario convenga, perch\u00e9 l\u00ec l&#8217;aliquota IRPEF \u00e8 progressiva e pi\u00f9 alta del 15%, per\u00f2 \u00e8 il primo numero da guardare. Il caso pi\u00f9 netto \u00e8 quello di chi ha il coefficiente all&#8217;86%, edilizia e impianti, dove il riconoscimento forfettario \u00e8 appena il 14% e i materiali pesano molto di pi\u00f9.<\/p>\n<p>Ci sono altri due elementi che spingono verso l&#8217;ordinario:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>l&#8217;IVA sugli acquisti<\/strong>, che nel forfettario paghi ai fornitori e non recuperi mai, mentre in ordinario la detrai;<\/li>\n<li><strong>le detrazioni IRPEF<\/strong>: se il reddito forfettario \u00e8 il tuo unico reddito, non hai imposta lorda da cui detrarre spese mediche, ristrutturazioni o interessi del mutuo, e le perdi. In ordinario le recuperi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il meccanismo completo \u00e8 nella guida sulle <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/spese-deducibili-forfettario\/\">spese deducibili nel forfettario<\/a>.<\/p>\n<div style=\"background:#FFF8E6;border-left:4px solid #F99E03;border-radius:8px;padding:16px 20px;margin:28px 0;\">\n<p style=\"margin:0;\"><strong>Le tue spese superano la quota del coefficiente?<\/strong> Mettiamo i due regimi a confronto sui tuoi numeri, IRPEF compresa. <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/consulenza\">Prenota una consulenza gratuita<\/a> con un commercialista iscritto all&#8217;albo.<\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"per-scelta\">Come si esce per scelta e il vincolo triennale<\/h2>\n<p>L&#8217;opzione per il regime ordinario si esercita con il <strong>comportamento concludente<\/strong>: dal 1\u00b0 gennaio applichi l&#8217;IVA, tieni i registri e ti comporti da soggetto ordinario. La scelta si comunica poi nel quadro VO della prima dichiarazione IVA successiva (art. 1, comma 70, legge 190\/2014). Non serve una comunicazione preventiva; l&#8217;omessa comunicazione in dichiarazione non invalida l&#8217;opzione, ma \u00e8 sanzionabile da 250 a 2.000 euro.<\/p>\n<p>Attenzione al vincolo: l&#8217;opzione vale per almeno un triennio, quindi un professionista che passa all&#8217;ordinario non pu\u00f2 tornare al forfettario l&#8217;anno dopo perch\u00e9 ci ha ripensato. Per le imprese in contabilit\u00e0 semplificata l&#8217;Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo non opera (risoluzione 64\/E del 2018, ripresa dalla circolare 32\/E del 2023), quindi il rientro \u00e8 possibile appena tornano i requisiti; per i professionisti alcune Direzioni regionali sono arrivate alla stessa conclusione, ma l&#8217;Agenzia non l&#8217;ha confermata in modo uniforme. In ogni caso conviene decidere su una proiezione di almeno tre anni.<\/p>\n<h2 id=\"cosa-cambia\">Cosa cambia dal giorno dopo<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th>Forfettario<\/th>\n<th>Ordinario<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>IVA in fattura<\/td>\n<td>No<\/td>\n<td>S\u00ec, con liquidazioni periodiche e versamenti<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IVA sugli acquisti<\/td>\n<td>\u00c8 un costo<\/td>\n<td>Si detrae<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Registri e scritture contabili<\/td>\n<td>No<\/td>\n<td>S\u00ec<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ritenuta d&#8217;acconto sulle tue fatture<\/td>\n<td>No<\/td>\n<td>S\u00ec, quando il cliente \u00e8 sostituto d&#8217;imposta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Se paghi collaboratori<\/td>\n<td>Nessuna ritenuta da operare<\/td>\n<td>Diventi sostituto d&#8217;imposta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imposta sul reddito<\/td>\n<td>Sostitutiva al 15% o al 5%<\/td>\n<td>IRPEF progressiva e addizionali<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Costi<\/td>\n<td>Coperti dal coefficiente<\/td>\n<td>Deducibili per quanto spendi davvero<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>C&#8217;\u00e8 anche un adempimento di transizione: la <strong>rettifica della detrazione IVA<\/strong> su beni e servizi acquistati durante il forfettario e ancora presenti al momento del passaggio, che in questo caso \u00e8 a tuo favore. Si fa nella dichiarazione IVA del primo anno di regole ordinarie, in un&#8217;unica soluzione (art. 1, comma 61, legge 190\/2014). \u00c8 un calcolo tecnico da fare con il commercialista, collegato ai temi della guida sul <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/credito-iva-residuo-forfettario\/\">credito IVA residuo<\/a>.<\/p>\n<p>Sugli acconti dell&#8217;anno di uscita, la regola \u00e8 che l&#8217;imposta sostitutiva per quell&#8217;anno non \u00e8 pi\u00f9 dovuta, quindi non si versano i suoi acconti. Per prudenza si pu\u00f2 versare comunque l&#8217;acconto calcolato sull&#8217;ultimo anno di forfettario e poi scomputarlo dall&#8217;IRPEF dovuta a saldo.<\/p>\n<h2 id=\"in-avanti\">Il conto va fatto sui prossimi tre anni<\/h2>\n<p>L&#8217;errore pi\u00f9 comune, quando si valuta di passare da forfettario a ordinario, \u00e8 decidere guardando solo l&#8217;anno appena chiuso. Il vincolo dura tre anni e il regime ordinario ha costi di gestione pi\u00f9 alti, perch\u00e9 la contabilit\u00e0 richiede molto pi\u00f9 lavoro.<\/p>\n<p>Le domande da farsi sono tre: quanto spendo ogni anno, quanto prevedo di crescere e quanto mi costa in pi\u00f9 la gestione contabile. Se alle prime due rispondi &#8220;molto&#8221;, il passaggio ha senso; se il forfettario ti sta stretto solo per un anno particolare, probabilmente conviene restare.<\/p>\n<p>Non esiste una soglia di fatturato oltre la quale l&#8217;ordinario conviene: dipende dai tuoi costi, dal tuo coefficiente e dalla tua situazione familiare. <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/consulenza\">Prenota una consulenza gratuita<\/a> e mettiamo i due regimi a confronto prima che il vincolo renda la scelta difficile da cambiare. Se stai facendo il percorso opposto, la guida su come <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/passare-da-regime-ordinario-a-forfettario\/\">passare da regime ordinario a forfettario<\/a> copre quel caso.<\/p>\n<h2 id=\"faq\">Domande frequenti<\/h2>\n<details>\n<summary>Come si passa dal forfettario all&#8217;ordinario?<\/summary>\n<p>Per scelta, con il comportamento concludente (applichi l&#8217;IVA e tieni i registri dal 1\u00b0 gennaio), comunicato nella prima dichiarazione IVA successiva. Per obbligo, quando viene meno un requisito del regime.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Per quanto tempo sono vincolato se scelgo l&#8217;ordinario?<\/summary>\n<p>Per almeno un triennio se sei un professionista. Per le imprese in contabilit\u00e0 semplificata l&#8217;Agenzia ha chiarito che il vincolo non opera e si pu\u00f2 tornare al forfettario appena si hanno i requisiti.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Quando conviene uscire dal forfettario?<\/summary>\n<p>Quando le spese reali superano stabilmente la percentuale riconosciuta dal coefficiente, o quando l&#8217;IVA sugli acquisti e le detrazioni IRPEF perse pesano pi\u00f9 del vantaggio dell&#8217;imposta sostitutiva.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Se supero gli 85.000 euro esco subito?<\/summary>\n<p>No, si esce dall&#8217;anno successivo. L&#8217;uscita immediata nello stesso anno scatta solo superando i 100.000 euro.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Devo versare gli acconti dell&#8217;imposta sostitutiva nell&#8217;anno in cui passo all&#8217;ordinario?<\/summary>\n<p>Di regola no, perch\u00e9 per quell&#8217;anno l&#8217;imposta sostitutiva non \u00e8 dovuta. Per prudenza si pu\u00f2 versare comunque l&#8217;acconto calcolato sull&#8217;ultimo anno di forfettario e poi scomputarlo dall&#8217;IRPEF dovuta a saldo.<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Cosa succede all&#8217;IVA pagata sugli acquisti durante il forfettario?<\/summary>\n<p>Per i beni e servizi ancora presenti al passaggio si fa la rettifica della detrazione, a tuo favore, nella dichiarazione IVA del primo anno in ordinario (art. 1, comma 61, L. 190\/2014).<\/p>\n<\/details>\n<details>\n<summary>Cosa cambia concretamente in regime ordinario?<\/summary>\n<p>Si applica l&#8217;IVA con liquidazioni periodiche, si tengono i registri, si subisce la ritenuta d&#8217;acconto e il reddito \u00e8 tassato con IRPEF progressiva, per\u00f2 i costi reali diventano deducibili.<\/p>\n<\/details>\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n<p>Riferimenti normativi: <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge 190\/2014, art. 1, commi 54-89<\/a> (requisiti, cause di esclusione, comma 61 sulla rettifica della detrazione e comma 70 sull&#8217;opzione per il regime ordinario) \u00b7 <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPR 26 ottobre 1972, n. 633<\/a> (disciplina IVA) \u00b7 <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;442\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPR 10 novembre 1997, n. 442<\/a> (opzioni e revoche) \u00b7 Agenzia delle Entrate, risoluzione 64\/E del 14\/09\/2018 e circolare 32\/E del 05\/12\/2023<\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@type\":\"FAQPage\",\"mainEntity\":[{\"@type\":\"Question\",\"name\":\"Come si passa dal forfettario all'ordinario?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Per scelta, con il comportamento concludente (applichi l'IVA e tieni i registri dal 1\u00b0 gennaio), comunicato nella prima dichiarazione IVA successiva. 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