{"id":282,"date":"2026-09-28T08:00:00","date_gmt":"2026-09-28T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/?p=282"},"modified":"2026-09-04T13:13:13","modified_gmt":"2026-09-04T11:13:13","slug":"rimborsi-spese-forfettario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/rimborsi-spese-forfettario\/","title":{"rendered":"Rimborsi spese in fattura: fanno reddito o no?"},"content":{"rendered":"<p>Vai da un cliente a Milano, paghi 180 euro tra treno e albergo, e glieli riaddebiti in fattura. Fino a un paio d&#8217;anni fa la risposta su come trattare i rimborsi spese forfettario era netta: erano compensi, punto. Dal 2025 la risposta \u00e8 cambiata, ma non \u00e8 ancora del tutto certa \u2014 ed \u00e8 giusto che tu sappia perch\u00e9.<\/p>\n<h2>Indice<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"#rimborsi-spese-forfettario-cosa-e-cambiato-dal-2\">Rimborsi spese forfettario: cosa \u00e8 cambiato dal 2025<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#il-punto-vale-anche-per-i-forfettari\">Il punto: vale anche per i forfettari?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cosa-cambia-in-pratica-in-euro\">Cosa cambia in pratica, in euro<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cosa-fare-adesso-in-concreto\">Cosa fare adesso, in concreto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#le-anticipazioni-in-nome-e-per-conto-restano-fuo\">Le anticipazioni in nome e per conto restano fuori, come sempre<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#e-il-momento-di-parlarne-non-di-decidere-da-soli\">\u00c8 il momento di parlarne, non di decidere da soli<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">Domande frequenti<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"rimborsi-spese-forfettario-cosa-e-cambiato-dal-2\">Rimborsi spese forfettario: cosa \u00e8 cambiato dal 2025<\/h2>\n<p>Fino al 2024 la regola era chiara. L&#8217;Agenzia delle Entrate aveva stabilito che nel regime forfettario le somme riaddebitate al cliente a titolo di rimborso \u2014 viaggio, vitto, alloggio \u2014 <strong>rientravano tra i compensi<\/strong>: si sommavano al fatturato, si moltiplicavano per il coefficiente di redditivit\u00e0 e finivano tassate.<\/p>\n<p>Poi \u00e8 arrivata la riforma del lavoro autonomo del 2024, che dal 2025 ha cambiato le regole per i professionisti: i rimborsi delle spese sostenute per eseguire un incarico e <strong>riaddebitate analiticamente<\/strong> al committente <strong>non concorrono pi\u00f9<\/strong> a formare il reddito. In parallelo, quelle stesse spese non sono deducibili.<\/p>\n<p>\u00c8 un cambiamento di sostanza: prima il rimborso si sommava al compenso, adesso ne resta fuori.<\/p>\n<h2 id=\"il-punto-vale-anche-per-i-forfettari\">Il punto: vale anche per i forfettari?<\/h2>\n<p>Qui la risposta onesta \u00e8 che <strong>si propende per il s\u00ec, ma manca ancora una conferma ufficiale.<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;orientamento che sembra prevalere \u00e8 che la nuova disciplina si applichi anche a chi sta nel forfettario. Gli argomenti sono solidi: il reddito di lavoro autonomo \u00e8 definito dalle stesse norme del TUIR per tutti, e la stessa Agenzia, quando nel 2021 aveva chiarito il trattamento dei rimborsi, aveva applicato ai forfettari le stesse conclusioni valide per i professionisti ordinari. Se l&#8217;allineamento valeva allora, \u00e8 ragionevole che valga anche ora.<\/p>\n<p>Esiste poi una risposta a interpello di una Direzione Regionale delle Entrate che va esattamente in questa direzione: i rimborsi analitici non sarebbero compenso e non andrebbero assoggettati al coefficiente di redditivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 allora non \u00e8 chiuso il discorso?<\/strong> Per due ragioni concrete:<\/p>\n<ul>\n<li>la relazione tecnica alla riforma non ha attribuito effetti finanziari alla modifica con riguardo ai forfettari, il che ha fatto pensare che per loro non cambiasse nulla;<\/li>\n<li>nel forfettario la disciplina \u00e8 unica per imprenditori e professionisti, quindi estendere la novit\u00e0 significherebbe trattare diversamente due categorie che il regime tratta allo stesso modo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>E soprattutto: <strong>l&#8217;Agenzia delle Entrate non si \u00e8 ancora pronunciata in modo espresso.<\/strong> La risposta della Direzione Regionale non \u00e8 stata pubblicata ufficialmente, e la dottrina \u00e8 divisa.<\/p>\n<h2 id=\"cosa-cambia-in-pratica-in-euro\">Cosa cambia in pratica, in euro<\/h2>\n<p>Se la tesi della non concorrenza \u00e8 quella corretta, la differenza \u00e8 concreta.<\/p>\n<p>Un consulente con coefficiente al 78% che riaddebita <strong>8.000 euro<\/strong> di trasferte in un anno:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>se i rimborsi concorrono:<\/strong> 8.000 \u00d7 78% = 6.240 euro di imponibile in pi\u00f9, cio\u00e8 circa 936 euro di imposta al 15%, pi\u00f9 i contributi su quella stessa base;<\/li>\n<li><strong>se non concorrono:<\/strong> zero. Quei soldi restano fuori dal calcolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>C&#8217;\u00e8 anche un secondo effetto, spesso pi\u00f9 importante del primo: <strong>la soglia degli 85.000 euro.<\/strong> Se i rimborsi sono compensi, la consumano. Un professionista con 78.000 euro di parcelle e 9.000 di rimborsi sarebbe a 87.000 e uscirebbe dal regime; se i rimborsi restano fuori, \u00e8 tranquillamente dentro.<\/p>\n<h2 id=\"cosa-fare-adesso-in-concreto\">Cosa fare adesso, in concreto<\/h2>\n<p>In attesa di un chiarimento, ci sono tre cose che puoi fare e che valgono in entrambi gli scenari.<\/p>\n<p><strong>Riaddebita in modo analitico, non forfetario.<\/strong> La nuova disciplina riguarda le spese riaddebitate <strong>analiticamente<\/strong>: ogni voce documentata e riportata distintamente in fattura, con la spesa reale. Un &#8220;rimborso spese forfetario di 200 euro&#8221; a corpo non rientra nel perimetro, e resta compenso in ogni caso.<\/p>\n<p><strong>Paga tutto in modo tracciabile.<\/strong> La riforma ha introdotto obblighi di tracciabilit\u00e0 per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o noleggio con conducente. Pagarle in contanti pu\u00f2 far perdere il trattamento agevolato, oltre a costare il beneficio sui <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/pagamenti-tracciabili-forfettario\/\">pagamenti tracciabili<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Conserva i documenti intestati correttamente.<\/strong> Che si tratti di rimborso analitico o di anticipazione in nome e per conto, la differenza la fa la documentazione.<\/p>\n<p>E poi c&#8217;\u00e8 la soluzione che elimina il problema alla radice: <strong>far pagare direttamente il cliente<\/strong>. Se il treno lo prenota lui e l&#8217;albergo \u00e8 intestato a lui, quella spesa non transita da te e non c&#8217;\u00e8 nessuna questione interpretativa da risolvere.<\/p>\n<h2 id=\"le-anticipazioni-in-nome-e-per-conto-restano-fuo\">Le anticipazioni in nome e per conto restano fuori, come sempre<\/h2>\n<p>Su un punto non c&#8217;\u00e8 mai stato dubbio: le somme anticipate <strong>in nome e per conto del cliente<\/strong>, con documentazione intestata a lui, non hanno mai costituito compenso \u2014 n\u00e9 prima n\u00e9 dopo la riforma.<\/p>\n<p>\u00c8 il classico caso dei diritti pagati per conto del cliente o delle imposte anticipate. Richiede per\u00f2 che la spesa sia realmente sostenuta in nome del cliente e documentata di conseguenza: non \u00e8 un&#8217;etichetta che si applica a piacere.<\/p>\n<p>Diverso il caso dell&#8217;<strong>imposta di bollo<\/strong> che riaddebiti in fattura: quella l&#8217;Agenzia l&#8217;ha espressamente qualificata come ricavo, e non rientra in questa vicenda perch\u00e9 non \u00e8 il rimborso di una spesa sostenuta per eseguire l&#8217;incarico. Ne parliamo nella guida sulla <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/blog\/marca-da-bollo-fattura-forfettario\/\">marca da bollo in fattura<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"e-il-momento-di-parlarne-non-di-decidere-da-soli\">\u00c8 il momento di parlarne, non di decidere da soli<\/h2>\n<p>Questa \u00e8 una di quelle materie in cui due professionisti seri possono comportarsi diversamente, entrambi in buona fede, e in cui il chiarimento ufficiale pu\u00f2 arrivare da un momento all&#8217;altro.<\/p>\n<p>Se nella tua attivit\u00e0 le trasferte pesano \u2014 e se sei vicino alla soglia degli 85.000 euro il tema diventa doppiamente rilevante \u2014 <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/#prenota-consulenza\">prenota una consulenza gratuita<\/a> con un commercialista iscritto all&#8217;albo: decidiamo insieme quale impostazione tenere e come documentarla. Se invece vuoi solo tenere sotto controllo i tuoi numeri, <a href=\"https:\/\/turbofisco.it\/\">iscriviti gratis a TurboFisco<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"faq\">Domande frequenti<\/h2>\n<p><strong>I rimborsi spese fanno reddito nel regime forfettario?<\/strong><br \/>Fino al 2024 s\u00ec, erano compensi a tutti gli effetti. Dal 2025, con la riforma del lavoro autonomo, si propende per la non concorrenza dei rimborsi analitici anche nel forfettario, ma l&#8217;Agenzia delle Entrate non si \u00e8 ancora pronunciata in modo espresso.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 c&#8217;\u00e8 incertezza?<\/strong><br \/>Perch\u00e9 la relazione tecnica alla riforma non ha attribuito effetti ai forfettari e perch\u00e9 il regime tratta allo stesso modo imprenditori e professionisti. Una risposta a interpello di una Direzione Regionale ha per\u00f2 esteso la nuova disciplina ai forfettari.<\/p>\n<p><strong>I rimborsi consumano la soglia degli 85.000 euro?<\/strong><br \/>Dipende dalla stessa questione: se sono compensi la consumano, se non concorrono restano fuori. \u00c8 il motivo per cui, chi \u00e8 vicino alla soglia, dovrebbe affrontare il tema con il proprio commercialista.<\/p>\n<p><strong>Che differenza c&#8217;\u00e8 tra rimborso analitico e forfetario?<\/strong><br \/>Il rimborso analitico riporta le singole spese effettivamente sostenute e documentate; quello forfetario \u00e8 una somma a corpo. La nuova disciplina riguarda solo i rimborsi analitici.<\/p>\n<p><strong>Le spese anticipate in nome e per conto sono comprese?<\/strong><br \/>No, ma per un motivo diverso: non hanno mai costituito compenso, n\u00e9 prima n\u00e9 dopo la riforma, purch\u00e9 la documentazione sia intestata al cliente.<\/p>\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n<p>Riferimenti normativi: <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DPR 917\/1986 (TUIR), artt. 54 e 54-ter<\/a> (rimborsi delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico) \u00b7 <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192<\/a> (revisione del regime impositivo dei redditi di lavoro autonomo) \u00b7 <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Legge 190\/2014, art. 1, commi 54-89<\/a><\/p>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [\n    {\"@type\":\"Question\",\"name\":\"I rimborsi spese fanno reddito nel regime forfettario?\",\"acceptedAnswer\":{\"@type\":\"Answer\",\"text\":\"Fino al 2024 s\u00ec, erano compensi. 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